Responsabilità in concorso in assenza del contratto
Combattiamo insieme gli abusivisti nel tuo interesse e nell'interesse di tutte le aziende che svolgono questo antico mestiere con entusiasmo, serietà e sacrificio.
Le responsabilità dei soggetti che compongono la filiera si possono suddividere in quattro
maxi tipologie:
• Responsabilità in concorso automatica: si perfeziona a prescindere da ogni
altra valutazione, sia nella forma che nella sostanza. E’ il caso del trasporto abusivo
oppure esercitato violando le prescrizioni della licenza.
Ne risponde: il committente, il caricatore e il proprietario della merce. La filiera,
quindi, risponde per il fatto stesso che il vettore ha commesso una determinata
violazione amministrativa.
• Responsabilità in concorso in presenza di un contratto stipulato in
forma scritta. Se l’autista ha violato un numero definito di articoli del codice
della strada (cfr. tabella riepilogativa per sapere quali), l’organo accertatore – dopo
aver contestato la violazione al conducente stesso - dovrà prendere visione del
contratto e valutare se la filiera abbia impartito istruzioni tali da essere in contrasto
con il rispetto del Codice della strada e altre leggi.
Attenzione: il contratto deve essere a bordo oppure deve esserci una dichiarazione
scritta del committente in cui si certifica che il contratto stesso esiste: ciò per consentire
agli agenti di avviare le procedure per richiederlo. Se a bordo mancano sia il contratto
che la dichiarazione scritta del committente, si proceda come se il contratto non fosse
stato stipulato.17 (cfr. Responsabilità in concorso in assenza del contratto.)
• Responsabilità in concorso in assenza del contratto. In questo caso la
responsabilità della filiera è di tipo automatica solo per il fatto che il vettore ha
commesso una determinata violazione amministrativa. Ma questa responsabilità
scatta solo per violazioni a due articoli del CdS (riposo del conducente, velocità).
• Responsabilità in concorso in assenza del contratto ma con istruzioni
presenti a bordo del veicolo. I soggetti che possono fornire istruzioni sono due:
il vettore all’autista e il committente al vettore. Per farlo non devono stipulare
necessariamente un contratto in forma scritta. Possono, per esempio, essere inserite
17 Così modificato dal D.L. n.103/2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
Conto Terzi 2011 – Nalon – Sinchetto - Manuale per il controllo dell’autotrasporto nazionale
le istruzioni nella Scheda di trasporto (dal committente), in altro documento
equipollente oppure allegarle separatamente alla documentazione equipollente (dal
vettore)18. In genere, le istruzioni fornite dal vettore e dal committente appaiano di
questo tenore:
Il vettore nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada deve attenersi
al rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela
della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale con particolare
riferimento ai seguenti articoli del Codice della Strada: art. 142 e art.174. Il
Committente declina ogni responsabilità per eventuali inosservanze poste in essere
rispetto a quanto impartito.
La seguente tabella riassume – così, almeno, sperano gli autori - la complessa rete di
responsabilità dei soggetti della filiera.
Le responsabilità della filiera nelle violazioni alle leggi
commesse da parte del Vettore e del suo conducente:
Responsabilità di tipo
automatica, (a prescindere da ogni
tipo di valutazione e forma del
contratto).
• Art. 26 Legge 298/74
• Art. 46 Legge 298/74
Responsabilità in caso di
redazione del contratto in
forma scritta.
• Art. 61 CdS
• Art. 62 CdS
• Art. 142 CdS
• Art. 164 CdS
• Art. 167 CdS
• Art. 174 CdS
Responsabilità in caso di
contratto stipulato in forma non
scritta e assenza di altre istruzioni a
bordo del veicolo.
• Art. 142 CdS
• Art. 174 CdS
Responsabilità in concorso in
assenza di un contratto
stipulato in forma scritta ma
con istruzioni presenti a bordo
del veicolo.
• Art. 142 CdS
• Art. 174 CdS
18 Si ricordi che il vettore non può mai compilare la scheda di trasporto ne il committente può delegarlo a fare. E’
evidente, perciò, che l’unico modo che ha il vettore per fornire le istruzioni all’autista è allegarle separatamente alla
scheda di trasporto o alla documentazione equipollente.
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