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Responsabilità in concorso in assenza del contratto

Combattiamo insieme gli abusivisti nel tuo interesse e nell'interesse di tutte le aziende che svolgono questo antico mestiere con entusiasmo, serietà e sacrificio.

 

 


Le responsabilità dei soggetti che compongono la filiera si possono suddividere in quattro maxi tipologie: • Responsabilità in concorso automatica: si perfeziona a prescindere da ogni altra valutazione, sia nella forma che nella sostanza. E’ il caso del trasporto abusivo oppure esercitato violando le prescrizioni della licenza. Ne risponde: il committente, il caricatore e il proprietario della merce. La filiera, quindi, risponde per il fatto stesso che il vettore ha commesso una determinata violazione amministrativa. • Responsabilità in concorso in presenza di un contratto stipulato in forma scritta. Se l’autista ha violato un numero definito di articoli del codice della strada (cfr. tabella riepilogativa per sapere quali), l’organo accertatore – dopo aver contestato la violazione al conducente stesso - dovrà prendere visione del contratto e valutare se la filiera abbia impartito istruzioni tali da essere in contrasto con il rispetto del Codice della strada e altre leggi. Attenzione: il contratto deve essere a bordo oppure deve esserci una dichiarazione scritta del committente in cui si certifica che il contratto stesso esiste: ciò per consentire agli agenti di avviare le procedure per richiederlo. Se a bordo mancano sia il contratto che la dichiarazione scritta del committente, si proceda come se il contratto non fosse stato stipulato.17 (cfr. Responsabilità in concorso in assenza del contratto.) • Responsabilità in concorso in assenza del contratto. In questo caso la responsabilità della filiera è di tipo automatica solo per il fatto che il vettore ha commesso una determinata violazione amministrativa. Ma questa responsabilità scatta solo per violazioni a due articoli del CdS (riposo del conducente, velocità). • Responsabilità in concorso in assenza del contratto ma con istruzioni presenti a bordo del veicolo. I soggetti che possono fornire istruzioni sono due: il vettore all’autista e il committente al vettore. Per farlo non devono stipulare necessariamente un contratto in forma scritta. Possono, per esempio, essere inserite 17 Così modificato dal D.L. n.103/2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Conto Terzi 2011 – Nalon – Sinchetto - Manuale per il controllo dell’autotrasporto nazionale le istruzioni nella Scheda di trasporto (dal committente), in altro documento equipollente oppure allegarle separatamente alla documentazione equipollente (dal vettore)18. In genere, le istruzioni fornite dal vettore e dal committente appaiano di questo tenore: Il vettore nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada deve attenersi al rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale con particolare riferimento ai seguenti articoli del Codice della Strada: art. 142 e art.174. Il Committente declina ogni responsabilità per eventuali inosservanze poste in essere rispetto a quanto impartito. La seguente tabella riassume – così, almeno, sperano gli autori - la complessa rete di responsabilità dei soggetti della filiera. Le responsabilità della filiera nelle violazioni alle leggi commesse da parte del Vettore e del suo conducente: Responsabilità di tipo automatica, (a prescindere da ogni tipo di valutazione e forma del contratto). • Art. 26 Legge 298/74 • Art. 46 Legge 298/74 Responsabilità in caso di redazione del contratto in forma scritta. • Art. 61 CdS • Art. 62 CdS • Art. 142 CdS • Art. 164 CdS • Art. 167 CdS • Art. 174 CdS Responsabilità in caso di contratto stipulato in forma non scritta e assenza di altre istruzioni a bordo del veicolo. • Art. 142 CdS • Art. 174 CdS Responsabilità in concorso in assenza di un contratto stipulato in forma scritta ma con istruzioni presenti a bordo del veicolo. • Art. 142 CdS • Art. 174 CdS 18 Si ricordi che il vettore non può mai compilare la scheda di trasporto ne il committente può delegarlo a fare. E’ evidente, perciò, che l’unico modo che ha il vettore per fornire le istruzioni all’autista è allegarle separatamente alla scheda di trasporto o alla documentazione equipollente. Conto Terzi 2011 – Nalon – Sinchetto - Manuale per il controllo dell’autotrasporto nazionale 16