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Decreto legge 298/1974 e suoi aggiornamenti     

Combattiamo insieme gli abusivisti nel tuo interesse e nell'interesse di tutte le aziende che svolgono questo antico mestiere con entusiasmo, serietà e sacrificio.

 

 


Per molti anni, un importante strumento operativo per il controllo del trasporto di merce su strada è stata la legge n. 298/1974, che regolando il trasporto di cose su strada per conto terzi, prevedeva sanzioni amministrative per chi effettuasse trasporto di cose in conto terzi senza essere iscritto all'Albo degli autotrasportatori, e per chiunque effettuasse trasporto di cose in conto proprio senza licenza (se con veicolo superiore a 6 t m.c.p.c.) o violando le prescrizioni della legge stessa. Recentemente, l’intera materia ha subito una radicale riorganizzazione, anche sotto la spinta di un allineamento normativo alle regole europee. Con questo allineamento, ad oggi chi esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi tonnellaggio e a qualsiasi titolo deve essere iscritti all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Nell’arco di pochi anni si sono susseguiti diversi decreti legislativi in materia di autotrasporto: il D.leg 286/2005, che ha assoggettato alle regole della 298/74 anche chi trasporta per conto terzi con veicoli di m.c.p.c. inferiore a 6 t, ha introdotto le responsabilità del committente e del caricatore, oltre a quella del vettore, ha istituito la C.Q.C.; il D.leg 214/2008, che ha modificando in parte il 286/2005, ha introdotto elementi completamente nuovi come la c.d. responsabilità della filiera e la Scheda di Trasporto per chi esercita l’autotrasporto per conto terzi; il D.leg. 103/2010 che ha semplificato l’accertamento di responsabilità della filiera e il procedimento sanzionatorio per il trasporto abusivo. Sicuramente, il punto di equilibrio normativo in questo settore, è ancora lontano. Nella prospettiva di un lavoro operativo in strada, vale però la pena di fare un riassunto della situazione venutasi a delineare ad oggi. Conto Terzi 2011 – Nalon – Sinchetto - Manuale per il controllo dell’autotrasporto nazionale 4La presente dispensa intende fare chiarezza nell’applicazione delle normative riguardo il trasporto di merce su strada effettuato con veicoli di m.c.p.c inferiore alle 6 t, cioè con autoveicoli e autocarri. Tale tipologia di trasporto si riscontra principalmente in ambito locale ed urbano, svolta dai c.d. “padroncini”. In un periodo di frequente aggiornamento normativo, come quello degli ultimi anni, l’utilizzo di veicoli di 3,5 t m.c.p.c., poteva rappresentare uno strumento per eludere le regole dell’autotrasporto per conto terzi, poiché i limiti di riferimento delle normative erano spesso superiori. La Circolare Ministeriale del 10 Agosto 2009 (Circolare Prot. n. 300/A/10142/09/108/8/3) “Abusivismo nel settore dell'autotrasporto. Protocollo d'Intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Interno. Coordinamento operativo delle azioni di controllo” evidenzia come sia proprio nel settore dei trasporti con autocarri leggeri su tratte locali, che nascono e prosperano fenomeni di abusivismo che portano a storture del mercato e delle regole di concorrenza, danneggiando in prima istanza gli operatori regolari. In detta circolare si legge: “Controllo del trasporto in conto proprio L'abusivo impiego di veicoli per il trasporto in conto proprio, in alcuni settori di trasporto e, soprattutto in ambito locale ed urbano, rappresenta lo strumento per eludere le regole dell'autotrasporto in conto terzi. Infatti, attraverso questo illecito comportamento, possono essere eluse le rigide regole di accesso al mercato che, invece, rappresentano lo strumento per garantire la corretta e sicura gestione dell'attività di autotrasporto. In tale ambito, che richiede soprattutto la piena collaborazione ed il massimo impegno delle Polizie Locali, devono essere significativamente aumentati i controlli che dovrebbero tendere anche all'accertamento di eventuali elusioni fiscali che sono necessariamente correlate al fenomeno dell'abusivismo di cui trattasi. In tale settore, particolare attenzione deve esserededicata al rispetto delle norme che impongono ai soggetti autorizzati a trasportare in contro proprio di documentare adeguatamente la provenienza delle merci trasportate. Infatti, è proprio attraverso l'elusione di tali regole che si concretizza l'illecita attività di trasporto abusivo.” In questa circolare le Polizie Locali sono individuate come i soggetti deputati alle verifiche di trasporti effettuati su aree urbane e locali, in collaborazione con gli altri organi di Polizia Stradale.